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L'unica capace di giudicare è la parte in causa, ma essa, come tale, non può giudicare. Perciò nel mondo non esiste una vera possibilità di giudizio, ma solo il suo riflesso.

Franz Kafka

Feb 02
Statuto dell'associazione Il Mondon di Holden

di nicola pasa

STATUTO



Art. 1
Costituzione

1. E' costituita con sede in La Spezia via Sarzana 344, sulla base delle norma di cui alla legge 11 agosto 1991 n°266 – legge quadro del volontariato, un'associazione di volontariato denominata "Il mondo di Holden".
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.
3. L’associazione ha durata illimitata.
4. L’associazione può aderire ad associazioni locali, nazionali e internazionali con modalità da stabilirsi in seno all’assemblea.

Art. 2
Finalità e attività

1. L'associazione "Il mondo di Holden” (d’ora in avanti chiamata associazione) persegue il fine della
solidarietà, civile, culturale e sociale, e non persegue scopi di lucro.
2. Le specifiche finalità dell'associazione sono:
a) una visione olistica della persona che comprenda non solo il benessere psicofisico in termini di cure
farmacologiche ma anche l’attenzione costruttiva al vissuto passato e presente di ogni persona, alle sue necessità primarie di sopravvivenza (alloggio e nutrimento), e a quelle complementari di
socializzazione, occupazione, creatività e spiritualità.
b) la visione della persona/utente come capace di riprendere il controllo della propria vita ed essere
promotori della propria salute.
c) l’individuare, il favorire la comunicazione e il rispetto delle necessità, priorità e scelte sentite dei
singoli individui e dalla comunità di utenti.
d) la condivisione della necessità di utilizzare strumenti complementari alle proposte dei centri salute
mentale delle ASL.
e) l’importanza dei principi di mutualità, autonomia e scelte mirate nelle formazioni di gruppi di mutuo aiuto.
f) l’importanza della lotta contro lo stigma.
g) la centralità di incoraggiare l’informazione su tutto ciò che concerne la diagnosi e le scelte
farmacologiche e terapeutiche per ogni singolo utente.
h) l’importanza di incoraggiare il sistema della SM a tutti i livelli:
- ad una maggiore disponibilità verso una visione olistica di guarigione;
- a fornire una varietà di mezzi di guarigione sia nelle consulte che nelle strutture ospedaliere ed
istituti;
- ad incoraggiare la compartecipazione informata tra utenti professionisti e operatori di supporto.
i) collaborare con altre associazioni e assessorati comunali, provinciali e altre istituzioni per elaborare
programmi e per indire iniziative avente come oggetto la salute mentale.
3. La tipologia delle attività proposte dall’associazione include:
a) corsi di formazione nei campi riguardanti la SM e benessere psicofisico per soci, operatori e
volontari.
b) gruppi di mutuo-aiuto specifici, consoni alle necessità e richieste dei soci.
c) gruppi terapeutici presenziati da professionisti non soci:
- terapie di gruppo;
- arte terapia;
- musico terapia;
- psicodramma classico;
- danza terapia;
- altri;
d) gruppi di benessere presenziati da soci, volontari e operatori della SM:
- ceramica;
- arte fotografica;
- arte pittorica;
- disegno;
- scultura;
- rilassamento;
- role playing;
- letteratura;
- poesia;
- laboratorio dei sogni;
- laboratorio di scrittura;
- laboratorio di poesia;
- ballo;
- musica;
- canto;
- lettura;
- ricamo;
- carte;
- scacchi;
- computer;
- ginnastica;
- sport;
- altri.


e) volontariato nel campo specifico della SM e benessere psico-fisico.
f) attività socio-culturali, turistiche e ricreative.
g) inserimento sociale e lavorativo.
h) informazione delle leggi e delle agevolazioni economiche, lavorative e sociali degli utenti dei CSM
e delle sue istituzioni e strutture.
i) perorazione e difesa dei diritti degli utenti e della loro dignità umana.
l) partecipazione ad eventi e convegni sponsorizzati da altre associazioni di utenti provinciali,
nazionali e internazionali.
m) partecipazione ad eventi e convegni riguardanti la salute mentale.
n) promozione di convegni e conferenze.
o) fondazione di una biblioteca per soci.
p) creazione di un giornale dell’associazione e di un sito web.
q) telefono amico.
r) promozioni di convegni e dibattiti contro i pregiudizi e lo stigma in genere, non solo nell’ambito
della psichiatria.
s) attività di sensibilizzazione e informazione rivolte a scuole ed enti formativi.
t) altre.

Art. 3
Soci

1. I Soci possono essere soci utenti e soci ordinari.
Sono soci utenti coloro i quali dichiarano essere o essere stati portatori di disagio psichico o psicologico e in quanto tali possono usufruire delle iniziative dell’associazione.
Sono soci ordinari coloro i quali non presentano le caratteristiche dei soci utenti e pertanto non usufruiscono delle iniziative promosse dall’associazione.
2. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- decesso;
3. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.




Art. 4
Diritti e obblighi dei soci

1. I soci (utenti e ordinari) hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali
nell'ammontare fissato dal direttivo.
3. I soci sono obbligati al rispetto del comune senso civico
4. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall'associazione con deliberazione dell'assemblea.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il direttivo;
- il presidente.

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta
all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15
giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso
in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.
7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dallo statuto.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell’assemblea) e sottoscritto dal presidente.
9. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’associazione.
10. Ogni aderente dell’associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).


Art. 7
Direttivo

1. Il direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da almeno 5 membri, fino a un massimo di 11, presidente compreso.
2. Il direttivo è composto per l’80% almeno di soci utenti.
3. Il direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 3 volte all’anno.
4. Il direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone
la spesa;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- nominare dei rappresentanti in tutti i consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia richiesta;
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei soci ordinari.
5. Il direttivo ha durata triennale.

Art. 8
Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo
seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica dopo 3 anni.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di cessazione o di assenza, per motivi di lavoro, di malattia o di altro valido e giustificato impedimento le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del direttivo disponibile e competente ad assumere tale ruolo per il periodo di tempo necessario fuorché tale nomina venga deliberata dal consiglio direttivo a norma dello statuto. Tale soggetto assumerà tutti gli obblighi nei confronti dei terzi derivati e derivanti dalla sua funzione.
5. Il presidente ha la legale rappresentanza e ha la firma legale.
6. Il presidente vigila sull’andamento e funzionamento dell’associazione e predispone gli atti
amministrativi.
7. Nomina il vice presidente.
8. Si dà mandato al presidente di apportare tutte le eventuali modifiche allo statuto richiesti da enti istituzionali quali comune, provincia, regione a fronte delle vigenti leggi.

Art. 9
Segretario e tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

2. Il tesoriere:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al direttivo entro
il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla
conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni
del direttivo.

Art. 10
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate.

Art. 11
Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.


Art. 12
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal direttivo con le modalità stabilite dal
regolamento. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.


Art. 13
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.


Art. 14
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all’associazione.


Art. 15
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un’associazione di volontariato operante in
analogo settore.

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